lunedì 9 marzo 2015

L'accolito e i ministeri particolari

Il ministero dell’accolito e del lettore istituiti

98. L’accolito è istituito per il servizio all’altare e per aiutare il sacerdote e il diacono. A lui spetta in modo particolare preparare l’altare e i vasi sacri, e, se necessario, distribuire l’Eucaristia ai fedeli di cui è ministro straordinario.
Nel ministero dell’altare, l’accolito ha compiti propri che egli stesso deve esercitare (Cf. nn. 187-193).
99. Il lettore è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura, eccetto il Vangelo; può anche proporre le intenzioni della preghiera universale e, in mancanza del salmista, proclamare il salmo interlezionale.
Nella celebrazione eucaristica il lettore ha un suo ufficio proprio (Cf. nn. 194-198), che egli stesso deve esercitare.

Gli altri compiti

100. Se manca l’accolito istituito, si possono designare, per il servizio dell’altare in aiuto al sacerdote e al diacono, altri ministri laici che portano la croce, i ceri, il turibolo, il pane, il vino, l’acqua. Essi possono essere anche incaricati per distribuire la Comunione come ministri straordinari.
101. Se manca il lettore istituito, altri laici, che siano però adatti a svolgere questo compito e ben preparati, siano incaricati di proclamare le letture della sacra Scrittura, affinché i fedeli maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore alla sacra Scrittura.
102. È compito del salmista proclamare il salmo o un altro canto biblico che si trova tra le letture. Per adempiere convenientemente il suo ufficio, è necessario che il salmista possegga l’arte del salmodiare e abbia una buona pronuncia e una buona dizione.
103. Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. Quello che si dice della schola cantorum, con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per l’organista.
104. È opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e sostenere il canto del popolo. Anzi, mancando la schola, è compito del cantore guidare i diversi canti, facendo partecipare il popolo per la parte che gli spetta.
105. Esercitano un servizio liturgico anche:
a) Il sacrista, che prepara diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e le altre cose che sono necessarie per la celebrazione della Messa.
b) Il commentatore, che, secondo l’opportunità, rivolge brevemente ai fedeli spiegazioni ed esortazioni per introdurli nella celebrazione e meglio disporli a comprenderla. Gli interventi del commentatore siano preparati con cura, siano chiari e sobri. Nel compiere il suo ufficio, il commentatore sta in un luogo adatto davanti ai fedeli, non però all’ambone.
c) Coloro che raccolgono le offerte in chiesa.
d) Coloro che, in alcune regioni, accolgono i fedeli alla porta della chiesa, li dispongono ai propri posti e ordinano i loro movimenti processionali.
106. È bene che, almeno nelle chiese cattedrali e nelle chiese maggiori, vi sia un ministro competente o maestro delle celebrazioni liturgiche, incaricato di predisporre con cura i sacri riti, e di preparare i ministri sacri e i fedeli laici a compierli con decoro, ordine e devozione.
107. I compiti liturgici, che non sono propri del sacerdote o del diacono, e di cui si è detto sopra (nn. 100-106), possono essere affidati, con la benedizione liturgica o con incarico temporaneo, anche a laici idonei, scelti dal parroco o dal rettore della chiesa. Riguardo al compito di servire il sacerdote all’altare, si osservino le disposizioni date dal Vescovo per la sua diocesi.

dall'Ordinamento Generale del Messale Romano

1 commento:

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